I tipi di edifici per la legge

edifici civili

altri edifici

- uso abitativo
- studio professionale
- sede di persone giuridiche private
- associazioni
- circoli
- conventi

- sedi disocietà
- attività industriale
- attività commerciale
- attività agricola
- attività di produzione
- attività di intermediazione di beni o servizi
- edifici di culto
- uffici
- scuole
- luoghi di cura
- magazzini
- depositi
- immobili destinati a pubbliche finalità
- immobili dello Stato o di Enti (pubblici,territoriali,istituzionali o economici)

I tipi di intervento individuati

manutenzione straordinariua

ampliamento

trasformazione

installazione

manutenzione ordinaria

il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali

il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali

il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali

il lavoro deve esserre eseguito da impresa abilitata, in possesso dei requisiti tecnico-professionali

non soggetto alla legge 46/90

alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità

alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità

alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità

alla fine del lavoro l'impresa deve rilasciare la dichiarazione di conformità

.

I soggetti della legge

Con la legge 5/3/1990 n.46 (norme per la sicurezza degli impianti) e con i successivi DPR 6/12/1991 n.447 e 18/4/1994 n.392 i Comuni sono diventati soggetti attivi ai fini della sicurezza degli impianti elettrici.
Nell'applicazione della legge rientrano comunque vari altri soggetti, ognuno per le proprie competenze e con le proprie responsabilità:
- il committente (il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio)
- l'impresa installatrice o costruttrice di impianti
- il professionista (iscritto al relativo albo professionale e con competenza nella progettazione degli impianti
- il Comune
- l'ISPELS (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro)
- l'ASL (Azienda Sanitaria Locale)
- i Vigili del Fuoco
- la CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)
- la CPA (Commissione Provinciale dell'Artigianato)
- l'UPICA (Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato).

Le imprese e ditte che installano gli impianti devono essere regolarmente iscritte al Registro Ditte della Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane (CPA), devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge e dell'abilitazione all'installazione, trasformazione,ampliamento e manutenzione degli impianti.
I professionisti che progettano gli impianti devono essere iscritti ai rispettivi Albi Professionali, devono esercitare la professione nell'ambito delle rispettive competenze professionali e devono redigere i progetti secondo la buona tecnica professionale.
"I progetti devono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonchè una relazione sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente Italiano di Unificazione (UNI) e del CEI" (DPR 447/91 ART.4, comma 2). Il CEI è il Comitato Elettrotecnico Italiano con sede a Milano.
Il Comune riceve il progetto dell'impianto, se previsto, riceve la dichiarazione di conformità, attiva i controlli necessari, rilascia alla fine il certificato di abitabilità o di agibilità




L'impianto adeguato

Un impianto elettrico è adeguato quando:
- possiede un dispositivo di sezionamento posto all'origine dell'impianto (interruttore generale)
- possiede dispositivi di protezione contro le sovracorrenti (interruttori automatici, fusibili, ecc.)
- possiede la protezione contro i contatti indiretti (dispositivo differenziale coordinato con l'impianto di terra) oppure interruttore differenziale con Idn <= 0,03 A
- possiede le protezioni contro i contatti diretti (isolamenti, involucri, ecc.)
Diversamente l'impianto elettrico dovrà essere adeguato.
 





Lampade fluorescenti a catodo freddo



Tali lampade sono quelle funzionanti ad alta tensione ed utilizzate per decorazioni, insegne luminose ed illuminazione.

Il progetto non è obbligatorio quando la potenza complessiva resa dagli alimentatori non superi 1200 VA e non sono collegati ad impianti per i quali è obbligatorio il progetto. Il tecnico deve rilasciare apposita dichiarazione.
 



Impianti elettronici


 

Per impianto elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa, funzionanti a bassissima tensione. Gli impianti antintrusione rientrano tra questi.


edificio civile

esiste l'obbligo del progetto per l'impianto elettrico?

.

SI

NO

progetto non obbligatorio

NO

---

non si applica la legge n.46/90

SI

SI

obbligo del progetto

Progetto di impianto elettrico in altri edifici


Nel caso di locali adibiti ad uso diverso da quello civile (vedi tabella sopra); previsto il progetto secondo il seguente specchietto:
 


superficie <= 200 mq

progetto non obbligatorio

superficie > 200 mq

obbligo del progetto

superficie <= 200 mq ma con impianto avente propria cabina di trasformazione

obbligo del progetto

superficie <= 200 mq ma con luogo a maggior rischio in caso d'incendio

obbligo del progetto

superficie <= 200 mq ma con locale adibito ad uso medico

obbligo del progetto

superficie <= 200 mq ma con luogo avente pericolo di esplosione

obbligo del progetto

Quando occorre la dichiarazione di conformità

impianto nuovo?

sono stati effettuati lavori elettrici?

i lavori riguardano l'ordinaria manutenzione?

.

SI

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---

si deve rilasciare la dichiarazione di conformità

NO

SI

NO

si deve rilasciare la dichiarazione di conformità

NO

NO

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non occorre rilasciare la dichiarazione di conformità

NO

SI

SI

non occorre rilasciare la dichiarazione di conformità

Dichiarazione di conformità

Alla fine dei lavori l'installatore deve rilasciare la Dichiarazione di Conformità come richiesto dalla legge 46/90. Essa deve essere redatta secondo il modello ministeriale in quattro copie sottoscritte dal titolare dell'impresa installatrice e dal responsabile tecnico. Tali copie dovranno essere consegnate al committente ed agli enti come indicato di seguito:

se già esiste un certificato di abitabilità o agibilità dell'edificio

4 copie di cui:

una all'installatore

una al committente
una al Comune
una alla Camera di Commercio

se il certificato di abitabilità o agibilità non esiste

4 copie di cui:

una all'installatore

una alla Camera di Commercio

due al committente di cui:

una al Comune